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Legge 23/12/1996 n. 662

122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico; in tal caso é riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né é considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.

124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, é prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" a al fattore di adeguamento.

126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repub- blica 29 settembre 1973 n. 600, ma non é dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economicoaziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale é svolta l'attività.

128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.

129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980 n. 146, 7 del decreto legge 10 gennaio 1983 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983 n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto legge 30 settembre 1982 n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982 n. 873.

131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sono destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 656; b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133; d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.

132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il comma 1947 é sostituito dal seguente: "194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".

133. Il Governo é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto é punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

 

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